(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino Ufficiale 
          della Regione Lombardia n. 26 del 30 giugno 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
                    IL PRESIDENTE DELLA  REGIONE 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la 
  revenzione e la riduzione delle emissioni  in  atmosfera  a  tutela
  della  salute  e  dell'ambiente»,  in  materia  di   certificazione
  energetica 
    1. Alla legge regionale n. 24/2006  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) dopo il comma 3 dell'art. 9 e' aggiunto il seguente: «3-bis.
Al  fine  di  favorire  un  accesso  unico  ai   cittadini   per   la
documentazione catastale ed il certificato energetico e la conoscenza
della qualita', sotto il profilo energetico, del patrimonio edilizio,
la Giunta regionale sviluppa un sistema informativo collegato con  il
catasto urbano in modo  da  fornire  informazioni  sulle  prestazioni
energetiche  delle  unita'  immobiliari  soggette  a   certificazione
energetica e favorire il controllo sulla corretta applicazione  della
disciplina regionale per l'efficienza energetica in edilizia.»; 
      b) alla fine del comma 3 dell'art. 25  aggiungere  il  seguente
periodo: «L'iscrizione  a  ordini  o  collegi  professionali  non  e'
requisito necessario all'ammissione ai corsi di qualificazione.»; 
      c) dopo il comma 4 dell'art. 25 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. L'attestato  di  certificazione  energetica,  redatto
secondo le indicazioni definite con  la  deliberazione  della  Giunta
regionale di cui al comma 1, e' rilasciato dal comune in originale  o
copia conforme. L'attestato di certificazione relativo al bene  o  ai
beni che formano oggetto di atti di trasferimento  a  titolo  oneroso
deve essere allegato, in originale o in  copia  certificata  conforme
dal comune o da altro pubblico ufficiale a cio'  abilitato,  all'atto
di trasferimento stesso nei casi e per le fattispecie previsti  dalle
deliberazioni della Giunta regionale in materia. 
        4-ter. Nel caso di locazione di interi immobili o di  singole
unita'  immobiliari  gia'  dotati  di  attestato  di   certificazione
energetica,  e  in  ogni  caso  a  decorrere  dall'1°  luglio   2010,
l'attestato di certificazione energetica di cui  al  comma  4-bis  e'
consegnato dal proprietario al conduttore all'atto della stipulazione
del contratto, in copia dichiarata conforme all'originale. 
        4-quater. Nel caso di contratti servizio energia  e  servizio
energia plus, definiti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE), relativi a edifici pubblici  e  privati  e  nel
caso di contratti  per  la  gestione  degli  impianti  termici  degli
edifici  pubblici,  il  contraente  o  l'aggiudicatario  consegna  al
proprietario dell'edificio l'attestato di  certificazione  energetica
di cui al comma 4-bis entro sei mesi dalla stipulazione o dal rinnovo
del contratto medesimo. Nei casi in cui  sia  previsto  l'obbligo  di
allegazione  o   di   consegna   dell'attestato   di   certificazione
energetica, secondo quanto  indicato  ai  commi  4-bis  e  4-ter,  il
proprietario o il locatore e' tenuto ad adempiere al proprio  obbligo
anche qualora non siano decorsi  i  termini  sopra  previsti  per  la
consegna dell'attestato  stesso,  da  parte  dell'aggiudicatario  del
contratto  di  servizio  energia  e  servizio  energia  plus  o   del
contraente, al proprietario dell'immobile.», 
      d) dopo il comma  1  dell'art.  27  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis.  L'amministratore  di  condominio  servito  da  impianto   di
riscaldamento  centralizzato  che,  entro  i  termini  e  secondo  le
modalita' stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell'istituzione e
gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare  la
propria  nomina  al  comune  o  alla  provincia,  sulla  base   delle
competenze previste  rispettivamente  dagli  articoli  27,  comma  1,
lettera d), e 28, comma 1,  lettera  c),  della  1egge  regionale  n.
26/2003, incorre nella  sanzione  amministrativa  da  €  100,00  a  €
600,00.»; 
      e) dopo il comma  3  dell'art.  27  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri  di  cui
all'art. 9, comma 1-bis, incorre  nella  sanzione  amministrativa  da
50,00 a € 300,00.»; 
      f) dopo il comma 17 dell'art. 27 sono aggiunti i seguenti: 
        «17-bis. Il soggetto  certificatore  accreditato  che  redige
l'attestato di certificazione energetica degli edifici  in  modo  non
conforme alle modalita' individuate dalla Giunta regionale  ai  sensi
degli articoli 9, comma l, lettera a), e 25, comma 1,  incorre  nella
sanzione amministrativa da € 500,00 a €  2  mila.  Se  l'attestazione
comporta  l'assegnazione  di  una  classe  di  efficienza  energetica
superiore, alla sanzione si aggiungono  €  10,00  per  ciascun  metro
quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in
oggetto, fino ad un massimo di € 10 mila. In ogni  caso,  l'attestato
di certificazione  energetica  redatto  in  modo  non  conforme  alle
modalita' stabilite dalla Giunta  regionale  e'  inefficace  e  viene
cancellato dal catasto energetico regionale. 
        17-ter. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento
finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi  edilizi
o in  fase  di  presentazione  di  successive  varianti,  sottoscrive
relazioni  tecniche  non  veritiere  in  relazione  alle  prestazioni
energetiche dell'edificio incorre nella sanzione amministrativa da  €
2 mila a € 10 mila. La sanzione e' aumentata del 50 per cento  se  le
relazioni hanno consentito di realizzare  interventi  altrimenti  non
ammissibili o di accedere ad agevolazioni. 
        17-quater. Il direttore dei lavori che realizza  l'intervento
in difformita' dalla prestazione  energetica  indicata  nel  relativo
titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella  sanzione
amministrativa da € 5 mila  a  €   15  mila.  Nella  stessa  sanzione
incorre il  proprietario.  Se  la  difformita'  comporta  prestazioni
energetiche inferiori ai requisiti  minimi  stabiliti  in  attuazione
degli articoli 9 e  25,  la  sanzione  e'  raddoppiata  e  il  comune
provvede a ordinare l'adeguamento degli interventi  realizzati  o  in
corso di realizzazione. 
        17-quinquies. L'alienante a titolo oneroso che non  ottempera
all'obbligo di cui all'art. 25, comma 4-bis, incorre  nella  sanzione
amministrativa da € 5 mila a € 20 mila. 
        17-sexies. Il locatore che, a decorrere dal 1°  luglio  2010,
non ottempera all'obbligo di cui all'art. 25,  comma  4-ter,  incorre
nella sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10 mila. 
        17-septies. L'aggiudicatario di un contratto servizio energia
o servizio energia plus o il contraente che non ottempera all'obbligo
di  cui  all'art.  25,  comma  4-quater,   incorre   nella   sanzione
amministrativa da € 500,00 a € 2 mila, ferma restando  l'applicazione
delle sanzioni previste ai commi 17-quinquies  e  17-sexies,  qualora
l'alienante o  il  locatore  non  adempiano  all'allegazione  o  alla
consegna dell'attestato di certificazione energetica. 
        17-octies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del
direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l'ente
accertatore provvede a darne  comunicazione  all'ordine,  collegio  o
associazione  professionale  di  appartenenza.  L'applicazione  della
sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta  la
sospensione  per  sei  mesi  dall'elenco   regionale   dei   soggetti
certificatori accreditati. La  reiterazione  della  sanzione  per  lo
stesso  o  per  un  altro  motivo  di  non  conformita'  comporta  la
cancellazione dall'elenco regionale per due anni, decorsi i quali  il
soggetto interessato a ottenere  nuovamente  l'accreditamento  dovra'
dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione. 
        17-nonies. L'accertamento delle  infrazioni  e  l'irrogazione
delle sanzioni di cui ai  commi  1-bis  e  3-bis  competono  all'ente
locale di cui al  comma  1-bis.  L'accertamento  delle  infrazioni  e
l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17-bis,  17-quinquies  e
17-sexies competono alla Regione, che esercita tali funzioni  tramite
Cestec S.p.A., in conformita' all'art. 48 dello  Statuto  d'autonomia
della Lombardia e secondo quanto previsto dall'art. 25, comma  3-bis,
della 1egge regionale n. 26/2003. L'accertamento delle  infrazioni  e
l'irrogazione delle sanzioni di cui  ai  commi  17-ter,  17-quater  e
17-septies competono ai comuni. Al fine di  consentire  il  controllo
sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di dotazione ed
allegazione dell'attestato di certificazione energetica, agli atti di
trasferimento a  titolo  oneroso  di  edifici  o  di  singole  unita'
immobiliari, il  notaio  che  non  avesse,  anche  giustificatamente,
provveduto alla  detta  allegazione,  ha  obbligo  di  inviare  copia
conforme dell'atto dallo stesso  ricevuto  o  autenticato,  entro  il
termine di quindici giorni  dalla  sua  registrazione,  all'organismo
regionale di  accreditamento.  Tale  obbligo  di  trasmissione  resta
escluso per le fattispecie in cui la natura stessa del  bene  oggetto
del contratto esclude la necessita' della certificazione energetica. 
        17-decies. Gli obblighi di cui all'art. 25, comma 4-bis,  non
si applicano in caso di alienazione, a qualsiasi titolo,  finalizzata
alla  demolizione  per  la  realizzazione  di  opere   o   interventi
dichiarati di pubblica utilita'. Non si applicano inoltre nei casi di
delocalizzazione di insediamenti residenziali nei comuni  dei  sedimi
aeroportuali.».